Lavoro di pubblica utilità. Un volontariato obbligatorio?

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Ad alcune persone può essere già capitato di svolgere un’attività di volontariato, senza essere propriamente nella condizione o predisposizione mentale adeguata. Se una persona è obbligata a svolgere un’attività volontaria, forse è il caso di sottolineare che i due termini appaiono in antitesi dal principio: è particolare pensare di essere costretti a fare una cosa che si vuol fare in modo volontario. Questo è il caso del “lavoro di pubblica utilità”, ovvero lo svolgimento di attività di volontariato come forma di risarcimento nei confronti della società.

In particolare, nel caso della cosiddetta Messa alla Prova (MAP), in cui un processo viene sospeso a favore di un’attività di restituzione sociale, coloro che sono coinvolti hanno l’obbligo di effettuare un numero di ore ben preciso a servizio della propria comunità, intesa nel senso più ampio possibile.

Il volontariato, quindi, si trasforma in una prestazione di lavoro non retribuita con un obiettivo specifico, ovvero risarcire un danno cagionato, un reato. Attraverso un programma stabilito e concordato con l’ufficio territoriale che si occupa di garantire che questa “riparazione” avvenga, ossia l’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna, l’imputato ha la possibilità di riabilitarsi per l’azione negativa messa in atto, svolgendo un’azione positiva.

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Lavoro di pubblica utilità, di cosa si tratta?

Il lavoro di pubblica utilità viene spesso erroneamente equiparato a una sorta di “lavoro forzato” che si ha l’obbligo di svolgere, pena la galera! Fortunatamente, invece, questo volontariato viene supportato da Pedagogisti, Assistenti sociali, Psicologi, che hanno l’arduo compito di accompagnare le persone, dando il giusto significato alla propria azione di volontario.

In questa accezione l’essere obbligati a svolgere un lavoro non retribuito nei confronti della collettività, rappresenta un’importante possibilità di crescita personale; inoltre, questa esperienza deve essere utile per eliminare le conseguenze dannose derivanti dal reato commesso e, se possibile, risarcire il danno cagionato anche con un’attività di mediazione con la vittima del reato.

Numerose sono le testimonianze di persone che hanno continuato e continuano tutt’ora il proprio servizio, presso l’ente, l’associazione o la parrocchia, presso il quale avevano “pagato” il proprio conto nei confronti della società. Testimonianze significative di quanto mettersi a servizio di chi ha più bisogno con gratuità, caratteristica essenziale del volontariato, possa incidere in maniera positiva e determinante nel percorso di formazione personale di ognuno.

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Qual è la differenza tra messa alla prova e lavoro di pubblica utilà?

Il Lavoro di Pubblica Utilità (LPU) e la Messa alla Pova (MAP) rappresentano modi alternativi per pagare una pena giudiziaria attraverso la prestazione di un’attività lavorativa, svolta in modo gratuito, a beneficio della comunità. Il volontariato può compiersi in enti pubblici o privati, convenzionati con il tribunale.

Il Lavoro di Pubblica Utilità è una misura che converte la sentenza in una forma alternativa alla detenzione, ossia lo svolgimento di un’attività non retribuita svolta presso lo Stato, gli enti pubblici o enti e organizzazione di assistenza sociale. A differenza del LPU, la Messa alla Prova si applica in seguito alla sospensione di un procedimento penale, per un periodo stabilito dal giudice. Al termine della MAP sarà redatta una relazione che, in caso di esito positivo, interromperà il procedimento stesso estinguendo, quindi, il reato.

Chi può richiedere la messa alla prova?

La messa alla prova consiste in una misura di sospensione del procedimento giudiziario alla quale possono accedere “gli imputati per i reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell’articolo 550 del c.p.p., puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni.” (FONTE: Ministero della Giustizia).

L’imputato che vuole accedere alla misura deve presentare domanda individuale o effettuata attraverso il legale di fiducia, chiedendo all’ufficio di esecuzione penale esterna competente il programma di trattamento da allegare alla domanda di sospensione del processo e ammissione alla messa alla prova o, qualora non fosse ancora disponibile, un’attestazione della domanda effettuata.

“La messa alla prova è subordinata alla prestazione di un lavoro di pubblica utilità che l’imputato deve individuare e proporre.”

Fonte: Ministero della Giustizia

La professionalità pedagogica in ambito penitenziario

Il pedagogista, nell’esecuzione penale esterna, lavora in équipe con assistenti sociali, psicologi, poliziotti penitenziari,  presso gli uffici territoriali denominati UEPE. In sintesi si occupa di:

  • analisi e studio dei fascicoli
  • confronto e supporto con l’équipe multi professionale
  • colloqui individuali e congiunti
  • visite domiciliari
  • relazioni educative
  • redazione progetti individualizzati
  • individuazione delle risorse progettuali 

A differenza delle altre figure professionali, l’intervento del pedagogista ha l’obiettivo di:

  • offrire esperienze che operino delle rotture, delle discontinuità, dei nuovi inizi
  • proporre strategie efficaci per pianificare un domani caratterizzato da un contesto di legalità, indicando itinerari positivi di vita
  • indurre un’interpretazione del passato e della memoria, agevolando l’immaginazione del futuro
  • indagare e far emergere le potenzialità, traducendole in possibilità
  • aiutare a dare un significato all’esperienza, in forma propulsiva nei confronti di sé stesso e degli altri
  • promuovere spazi di vita reale e concreta in cui ritrovare nuove capacità e attitudini.
  • offrire l’opportunità di una riconsiderazione di sé, nelle relazioni con gli altri, trasformando il contesto e generando nuovi inizi
  • Mantenere un atteggiamento orientato al futuro, al possibile, riconoscendo le risorse personali.

Per concludere, dobbiamo ricordare come il ruolo del pedagogista in carcere non è concentrato sul considerare le “mancanze”, ma è orientato verso la ricerca delle risorse personali e accessibili, svolgendo quindi un ruolo cruciale nel progetto di riabilitazione dell’individuo.

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