Il ruolo dell’educatore scolastico

educatore scolastico con alunni

Nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di garantire l’integrazione scolastica ai sensi della L. 104/92, è previsto il servizio di assistenza educativa e scolastica agli alunni con disabilità. Il professionista incaricato a svolgere questo ruolo è l’educatore professionale socio – pedagogico che, in tal caso, come stabilito dalla Legge 2443 (“Disciplina delle professioni di educatore socio-pedagogico, educatore socio-sanitario e di pedagogista”, nota anche come “Legge Iori”), opera nei servizi educativi nelle istituzioni scolastiche; servizi extrascolastici per l’inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica (art. 4, c. 1).

educatore scolastico e insegnante di sostegno

Disegno di Legge n. 1319 del 2019

In parlamento Vanna Iori ha avanzato un’ulteriore proposta integrativa alla normativa già approvata nella legge di bilancio n. 205 del 2017. Si tratta del Disegno di Legge n. 1319, in merito all’“Istituzione della figura professionale dell’educatore scolastico e del pedagogista scolastico per lo sviluppo della comunità educante”. L’obiettivo è quello di potenziare lo sviluppo della comunità educante, introducendo negli ambienti scolastici le figure professionali educative e pedagogiche che possono affiancare i docenti e le famiglie nelle situazioni particolarmente critiche e complesse.

“L’attuale organizzazione di ogni istituzione scolastica, connotata, ciascuna, da specifiche criticità che possono risolversi più o meno rapidamente ed efficacemente, non prevede in modo strutturale le figure professionali dell’educatore e del pedagogista in funzione di coordinamento, raccordo e supervisione dei processi educativi. Tali ruoli, per la loro complessità, devono essere affidati a figure professionali con competenze specifiche, che non coincidono con le competenze dei docenti i quali restano muniti di titolo di studio idoneo e specializzato nella trasmissione dei saperi.”

Legislatura 18ª – Disegno di legge n. 1319

Cosa fa l’educatore scolastico?

La figura professionale dell’educatore scolastico affianca l’alunno con disabilità o in difficoltà, con l’obiettivo di garantirne il diritto allo studio e di favorirne la partecipazione alle attività didattiche e formative. Collabora con i docenti e con l’insegnante di sostegno (senza sostituirsi a questi) nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e del progetto educativo scolastico. Supporta l’allievo negli aspetti relazionali, comunicativi e nel raggiungimento del maggior grado di autonomia.

L’educatore scolastico possiede competenze professionali in ambito psico-pedagogico, lavora in équipe ed ha un ruolo distinto dai collaboratori incaricati all’assistenza dell’alunno con disabilità (che si occupano, ad esempio, dell’igiene personale), dei docenti e degli insegnanti di sostegno che svolgono funzioni riferite alla didattica. Lo scopo è quello di consentire allo studente di raggiungere le proprie naturali potenzialità in relazione all’ambiente in cui vive, mediando i conflitti e favorendo lo sviluppo dell’unicità della persona (DDL n. 1319).

“Si tratta di due professioni distinte, con obiettivi che convergono ma che non sono sovrapponibili. L’insegnante è titolare del processo formativo dei ragazzi e delle ragazze, si muove all’interno di una organizzazione strutturata e normata da leggi, ha le competenze disciplinari e un programma ministeriale da attuare, nel rispetto delle libertà costituzionali. Il pedagogista e l’educatore accompagnano e sostengono l’opera della scuola (genitori-studenti-insegnanti) affinché le relazioni educative siano al centro della comunità nei vari contesti territoriali. Un intervento sistemico, che lavora sui perché, sulle motivazioni, sul senso della condivisione dei percorsi educativi, problematizzando e restituendo domande in una continua ricerca di senso, mantenendo alto lo sguardo pedagogico e la missione educativa della scuola.”

DDL N. 1319

In particolare, l’educatore scolastico collabora con l’insegnante di sostegno nella predisposizione del PEI e nella programmazione delle attività didattiche; può presenziare, se concordato, agli incontri con gli specialisti che hanno in carico l’allievo; accompagna lo studente nelle gite scolastiche e nelle attività extrascolastiche finalizzate alla socializzazione, monitora l’assistenza e la cura dell’allievo. L’educatore scolastico lavora a supporto all’interno dell’interazione educativa tra alunni-docenti-famiglia.

Secondo la definizione introdotta nel DDL n. 1319 (Art. 3), l’educatore scolastico propone azioni educative e informali rivolte ai docenti, studenti e genitori; favorisce lo sviluppo delle interazioni educative atte a migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe e a raggiungere le finalità di inclusività.

educatore scolastico supporto aluni disabilità

Cosa non fa l’educatore scolastico

Il ruolo dell’educatore scolastico si integra a quello svolto dalle altre figure professionali che operano in classe. Diventa difficile, soprattutto nel rapporto quotidiano con gli allievi e durante la vita scolastica, stabilirne le funzioni e i confini seppure diventano necessari per assicurare un intervento educativo adeguato ai bisogni dell’allievo e per garantire le specificità delle diverse professioni.

A tal motivo, è bene avere presente ciò che non spetta a questa figura professionale. L’educatore scolastico non può:

  • sostituirsi all’insegnante di sostegno o di classe;
  • attivare percorsi didattici diversi da quelli stabiliti dal consiglio di classe;
  • svolgere l’intervento in solitaria senza interfacciarsi con i docenti;
  • intervenire su allievi diversi da quelli a cui è stato assegnato ad esclusione dei momenti di lavoro di gruppo concordati con i docenti;
  • rimanere in sorveglianza della classe in assenza del docente.

Come richiedere l’educatore scolastico

Le ore di presenza dell’educatore scolastico in classe per il singolo alunno vengono definite a inizio anno scolastico e sono correlate alla specifiche esigenze del bambino o del ragazzo.

Secondo il DDL n. 1319 3. L’educatore scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d’accesso al pubblico concorso è la laurea in Scienze dell’educazione (L19) o il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico come stabilito dall’articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

In attesa della possibilità di entrare attraverso concorso pubblico, è possibile svolgere questa professione candidandosi alle posizioni aperte dalle cooperative sociali che hanno ottenuto l’appalto presso le strutture scolastiche e per l’infanzia.

In possesso del titolo di studio necessario per ricoprire la posizione (L 19), l’assunzione avviente direttamente con livello D2 del CCNL delle Cooperative Sociali.

educatore-scolastico

“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana…”

Art. 3 della Costituzione

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