La legge istitutiva dell’albo professionale del pedagogista e dell’educatore professionale socio-pedagogico è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23/04/2024, poco dopo l’approvazione in senato del DDL 778. Il settore delle professioni pedagogiche ed educative ha ora il proprio albo professionale, o meglio, i propri albi, in quanto la normativa ne stabilisce due e definisce la possibilità di iscrizione contemporanea ad entrambi.
L’esistenza di un ordine delle professioni educative è stata voluta e combattuta da diverso tempo da parte delle principali associazioni di categoria che oggi si trovano a festeggiare l’atteso traguardo. Eppure, da parte di chi già da tempo lavora in questo settore, arrivano diverse preoccupazioni, dubbi e perplessità. Per fare chiarezza, con il testo della legge alla mano, cercheremo di sintetizzare i principali contenuti della Legge n. 55 del 2024, istitutiva appunto dei due albi professionali.
Per fare il pedagogista bisogna essere iscritti a un albo?
Dal momento in cui entrerà in vigore la legge 15 aprile 2024 n. 55 introduttiva delle “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” (Atto Senato 788/2024), sarà necessario essere iscritti all’albo per esercitare la professione di Pedagogista e di Educatore Professionale Socio-Pedagogico. Nel periodo precedente, in attesa dell’albo professionale, la figura del pedagogista rientrava nelle professioni non organizzate in ordini o collegi ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Cosa succederà con l’approvazione della legge sull’Albo dei Pedagogisti?
Volenti o nolenti, oggi l’albo delle professioni pedagogiche ed educative non è più soltanto una possibilità auspicata. Essendo diventata realtà sarà necessario informarsi sulle condizioni e sui requisiti richiesti per poter continuare a esercitare questa tipologia di mestieri. La firma del presidente della Repubblica, in calce alla norma, sancisce: “La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.”
Il ruolo e le funzioni del pedagogista stabiliti dalla normativa
Gli articoli 1 e 3 della legge n. 55 definiscono nel dettaglio il ruolo e le funzioni del pedagogista e dell’educatore socio-pedagogico ed anche le modalità di svolgimento della professione. Agli articoli 2 e 4 sono invece indicati i requisiti per l’esercizio dell’attività di pedagogista, di educatore professionale socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l’infanzia. Se al momento eserciti la professione in questo settore, puoi verificare in questa parte della norma l’idoneità del tuo titolo di studio o del possesso dei requisiti di accesso.
Il pedagogista è lo specialista dei processi educativi che, operando con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, esercita funzioni di coordinamento, consulenza e supervisione pedagogica per la progettazione, la gestione, la verifica e la valutazione di interventi in campo pedagogico, educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità in generale.
Art. 1 Legge n. 55 del 2024
L’educatore professionale socio-pedagogico è un professionista operativo di livello intermedio che svolge funzioni progettuali e di consulenza con autonomia scientifica e responsabilità deontologica. Opera nei servizi socio-educativi e socio-assistenziali e nei servizi socio-sanitari, per questi ultimi limitatamente agli aspetti educativi.
Art. 3 Legge n. 55 del 2024

La presenza di due albi per le professioni educative
L’art. 5 della suddetta legge dichiara l’istituzione di due albi e ordini professionali e stabilisce la possibilità di iscrizione contemporanea a entrambi. Gli iscritti sono tenuti al segreto professionale (articolo 622 del codice penale). I due albi professionali sono:
- L’albo dei pedagogisti
- L’albo degli educatori professionali socio-pedagogici.
L’articolo 6 stabilisce invece la competenza regionale (provinciale per le città autonome di Trento e Bolzano) dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative. L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico la cui finalità è quella di tutelare gli interessi pubblici connessi all’esercizio professionale. Ha propria autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare, sarà sottoposto alla vigilanza del Ministero della giustizia.
Quali sono i requisiti per iscriversi all’Albo dei Pedagogisti?
I requisiti richiesti per l’iscrizione ai due albi (Pedagogisti ed Educatori), stabiliti nell’art. 7 della Legge n. 55/24, sono in sintesi:
- cittadinanza italiana, europea o di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocità;
- assenza di condanne penali che comportano l’interdizione dell’esercizio della professione;
- possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;
- residenza in italia e definizioni specifiche per residenti all’estero.
L’art. 9 definisce invece il riconoscimento dei titoli rilasciati all’estero.
Composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine Professionale
La composizione del Consiglio nazionale dell’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative è stabilita dall’art. 8. La formazione prevede i presidenti degli ordini regionali e degli ordini provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e la prima convocazione da parte del Ministro della giustizia. Tra i compiti del Consiglio, rilevante al comma c) la predisposizione e l’aggiornamento del codice deontologico vincolante per tutti gli iscritti negli albi.
Tempistiche della formazione degli albi professionali
L’art. 10 stabilisce i tempi per la formazione dei due albi professionali:
- entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge avverrà la nomina del commissario che provvederà alla formazione degli albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici;
- entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge il commissario dovrà indire l’elezione dei presidenti dei rispettivi albi professionali.
Conclusioni
Infine, non ci resta che attendere i tempi tecnici di istituzione degli albi e provvedere, per chi vuole continuare a esercitare la professione pedagogica ed educativa, all’iscrizione all’Ordine Professionale. Scarica qui sotto il testo integrale della legge n. 55 del 2024, per conservarlo sul tuo pc o mandarlo in stampa. Nel prossimo aggiormamento dell’articolo ci dedicheremo alle modalità per iscriversi all’Albo dei Pedagogisti e all’Albo degli Educatori professionali socio-pedagogici.









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